10 novembre 2022
Contributi pubblici
Con riguardo alle informazioni relative a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" di cui all'art. 1, commi 125-129, L. 124/2017, si precisa quanto segue:
La ditta, a seguito di apposita istanza, ha ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. dl Sostegni) nella misura di euro 2.962,00;
La ditta in base al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24 è stata esonerata
dal versamento i dell'IRAP - ref TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche. Importo nominale dell'elemento di aiuto Euro 1.073,00;
La ditta, a seguito di apposita istanza, ha ricevuto il contributo perequativo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (c.d. dl Sostegni bis ) nella misura di euro 9.880,00.
La ditta, a seguito di apposita istanza, ha ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. dl Sostegni) nella misura di euro 2.962,00;
La ditta in base al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24 è stata esonerata
dal versamento i dell'IRAP - ref TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche. Importo nominale dell'elemento di aiuto Euro 1.073,00;
La ditta, a seguito di apposita istanza, ha ricevuto il contributo perequativo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (c.d. dl Sostegni bis ) nella misura di euro 9.880,00.